Obblighi di legge per i siti internet e la comunicazione
Esistono delle disposizioni di legge italiana che riguardano i siti internet e più in generale la comunicazione societaria, che è bene conoscere per non incappare in sanzioni pecuniarie (fino a oltre 2000 Euro).
Il DPR 404/2001, ribadito dall’agenzia delle entrate nella risoluzione 60 del 16/05/2006, nell’articolo 2 comma 1 modificando il DPR 633/1972 stabilisce che il numero di partita IVA attribuito dall’agenzia delle entrate deve essere apposto oltreché nei documenti ove richiesto anche nella home page del sito internet dell’attività cui è stato attribuito (in caso che il sito esista, non è che va fatto apposta), e questo non solo in caso di esercizio di commercio elettronico.
In genere tale numero è posto in calce alla pagina, assieme ai normali dati quali nome indirizzo telefono etc.
Inoltre in recepimento della direttiva europea 2003/58/CE, l’articolo 48 della L. 88/2009 porta delle modifiche agli articoli 2250 e 2630 del Codice civile., che in sostanza si traducono per il web nell’obbligo per le società di capitali (SPA, SRL e SAPA) di indicare sul loro sito internet le informazioni che già devono essere presenti in tutte le loro comunicazioni societarie (email incluse) e cioè:
- denominazione sociale:
- codice fiscale e numero di partita IVA;
- indirizzo completo della sede legale;
- ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta;
- il relativo numero di iscrizione (REA);
- stato di liquidazione (solo a seguito di scioglimento);
- società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta;
- capitale sociale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
- esistenza di un unico socio (SRL unipersonali).
Notare che la legge non specifica dove esattamente devono essere messe tali informazioni, c’è chi per la necessaria trasparenza comunque le inserisce sulla propria home page o su un popup raggiungibile dalla home.
Ribadiamo che tali obblighi riguardano anche le email (oltre che per la normale corrispondenza cartacea, contratti, fatture etc) perché fanno parte della comunicazione societaria, per cui vi dovete apporre in calce tutte le informazioni richieste per il sito internet. Basta che le aggiungiate alla vostra solita firma (senza dimenticarvi le diciture sulla distruzione del messaggio in caso di recapito errato etc).
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